Pochi italiani, poco più della metĆ , sanno che il 12 giugno si andrĆ alle urne per il Referendum Giustizia promosso da Lega e Radicali. Lungi da me orientare nĆØ tanto meno condizionare il voto, ma dato che se mi estrarranno farò da scrutatore mi sembra giusto informare chi eventualmente fosse interessato a esprimere un parere su cosa si vota. Invito naturalmente ad approfondire la questione su altri siti dedicati, e sebbene le proiezioni danno quasi per certo il non raggiungimento del quorum (che rende la votazione valida) mi permetto di sottolineare l’importanza di questa votazione nel caso invece il quorum fosse raggiunto. Se siete contrari mettete no a tutti i quesiti, ma votate, ĆØ un dovere civico, ed ĆØ un diritto democratico.
Ecco i quesiti referendari, con spiegato, in modo molto essenziale, cosa capiterà se vincono i Sì:
Ā«Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole āunitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dellāarticolo 23, nĆ© possono candidarsi a loro voltaā?Ā».
Con il sƬ, si tornerebbe alla legge originale del 1958, che prevedeva che tutti i magistrati in servizio potessero proporsi come membri del CSM presentando semplicemente la propria candidatura.
Ā«Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dellāarticolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole āesclusivamenteā e ārelative allāesercizio delle competenze di cui allāarticolo 7, comma 1, lettere a)ā; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: āesclusivamenteā e ārelative allāesercizio delle competenze di cui allāarticolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)ā?Ā».
Con il sƬ viene riconosciuto anche ai membri ālaiciā, cioĆØ avvocati e professori, di partecipare attivamente alla valutazione dellāoperato dei magistrati.
Ā«Volete voi che siano abrogati: lā āOrdinamento giudiziarioā approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: ā, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistraturaā; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per lāaumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: āLa Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se ĆØ idoneo a funzioni direttive, se ĆØ idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altreā; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonchĆ©ā disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dellāarticolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: ānonchĆ©ā per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversaā; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dellāaccesso in magistratura, nonchĆ©ā in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dellāarticolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: āriferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirentiā; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: āe passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversaā; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: āil passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,ā; art. 13, comma 3: ā3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non ĆØ consentito allāinterno dello stesso distretto, nĆ© allāinterno di altri distretti della stessa regione, neā con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dellāarticolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio allāatto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dallāinteressato, per non più di quattro volte nellāarco dellāintera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed ĆØ disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneitĆ allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneitĆ il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dellāufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dellāordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneitĆ . Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimitĆ alle funzioni requirenti di legittimitĆ , e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonchĆ©ā sostituendo al presidente della corte dāappello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.ā; art. 13, comma 4: ā4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, allāinterno dello stesso distretto, allāinterno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte dāappello determinato ai sensi dellāarticolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio allāatto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualitĆ di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualitĆ di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.ā; art. 13, comma 5: ā5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, lāanzianitĆ di servizio ĆØ valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalitĆ periodiche.ā; art. 13, comma 6: ā6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimitĆ di cui allāarticolo 10, commi 15 e 16, nonchĆ©, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimitĆ di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.ā; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalitĆ del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: āIl trasferimento dāufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dallāarticolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160.ā?Ā».
Il magistrato dovrĆ scegliere allāinizio della carriera la funzione giudicante o requirente, per poi mantenere quel ruolo durante tutta la vita professionale.
Ā«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: āo della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali ĆØ prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali ĆØ prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonchĆ©ā per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui allāarticolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.ā?Ā».
Resterebbe in vigore la carcerazione preventiva per chi commette reati più gravi e si abolirebbe la possibilitĆ di procedere alla privazione della libertĆ in ragione di una possibile āreiterazione del medesimo reatoā.
Ā«Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilitĆ e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dellāarticolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?Ā».
Con il sƬ viene abrogato il decreto e si cancella cosƬ lāautomatismo: si restituisce ai giudici la facoltĆ di decidere, di volta in volta, se, in caso di condanna, occorra applicare o meno anche lāinterdizione dai pubblici uffici.